Fondazione di studi storici �Filippo Turati�
Norme per la consultazione degli archivi
Condizioni di ammissione
Sono ammessi alla consultazione della documentazione archivistica tutti i laureati � presentati da un docente universitario � e gli studiosi che ne facciano motivata domanda, in relazione alle loro ricerche. Sono esclusi dalla consultazione della corrispondenza i dottorandi e i laureati. La Direzione si riserva di valutare situazioni particolari, purch� motivate.
L�accesso � consentito sulla base di una richiesta, indirizzata al Direttore dell�Archivio, nella quale devono essere specificati oggetto e finalit� della ricerca. L�ufficio provveder� a concordare le date di accesso.
Orario della sala di studio
La sala di studio � aperta nei seguenti orari: mercoled�-gioved�, 9,30-12,30; e, su appuntamento, il mercoled�, 14,00-17,00.
La Fondazione � chiusa nei giorni festivi e nel mese di agosto.
Regolamento della sala di studio
Ottenuta l�ammissione alla consultazione dei fondi e, quindi, l�accesso alla sala studio, gli studiosi sono tenuti ad attenersi alle norme seguenti:
- � vietato introdurre nella sala di studio borse, cartelle e altri contenitori;
- sono vietate azioni che possano danneggiare qualsiasi documento;
- non � consentito apporre qualsiasi segno sulle carte;
- non � consentito alterare l�ordine delle carte e dei fascicoli;
- � consentita la consultazione di una sola busta per volta;
- la consultazione � strettamente personale, pertanto � vietato lo scambio di materiale archivistico non autorizzato;
- si raccomanda il silenzio in sala, dove non si consente l�uso dei cellulari.
La ricerca
La Fondazione garantisce la libera consultazione degli strumenti di corredo ai fondi da essa prodotti, nelle forme di guide, inventari � dattilo scritti o pubblicati � elenchi di consistenza, etc. La richiesta dei documenti deve essere effettuata su appositi moduli, disponibili in sala. Per lo svolgimento delle ricerche, lo studioso pu� far riferimento al responsabile della sala.
La consultabilit� dei documenti
Le norme regolanti la consultabilit� dei fondi della Fondazione sono allineate alla normativa vigente. In particolare, si fa riferimento al D.L 30 giugno 2003, n. 196, �Codice in materia di protezione dei dati personali�, e al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, �Codice dei beni culturali e del paesaggio�, e
successive modifiche.
La regola generale � la libera consultabilit� di tutti i documenti. Si ritengono tuttavia riservati ed esclusi dalla consultazione � in base al Capo 3. del citato D.L. 42/2004, artt. da 122 a 127, all�art. 103 del cit. D.L. 196/203, nonch� all�app. A2 (�Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici�) a detto D.L. � i seguenti documenti:
a) doc. dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell�art. 125, relativi alla politica estera o interna, consultabili 50 anni dopo la loro data;
b) doc. contenenti dati sensibili (idonei a rivelare l�origine razziale e etnica; le convinzioni religiose, filosofiche; le opinioni politiche, l�adesione a partiti, sindacati, associazioni), nonch� i dati relativi a provvedimenti di natura penale indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine � di 70 anni, se i dati riguardano lo stato di salute, la vita sessuale o relazioni di tipo familiare.
La fotoriproduzione
I documenti consultabili presso la Fondazione possono essere riprodotti in numero limitato e con esclusione dei carteggi.
L�autorizzazione a pubblicare
Qualsiasi richiesta di pubblicazione di documenti deve essere inoltrata alla Direzione, che si riserva il diritto insindacabile di decisione. Anche la pubblicazione di citazioni o estratti di documenti � nella misura massima di uno o due periodi � deve essere autorizzata dalla Direzione. E� consentita la citazione dell�informazione. In ogni caso, la pubblicazione parziale del doc. dovr� riportarne la segnatura indicata nello strumento di corredo e la formula: �su concessione della Fondazione di studi storici Filippo Turati di Firenze�.
Qualora venga concesso il diritto alla pubblicazione, integrale o parziale, di documenti conservati dalla Fondazione, � ritenuta obbligatoria la consegna di 3 copie della pubblicazione per la quale � stata richiesta l�autorizzazione.
La Direzione